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decadenze e revoche

Il TAR rigetta il ricorso dei chioschisti contro il Comune. Biagini: autorità adempiano ai compiti

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di Redazione   
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mer 9 apr 2025 14:25 ~ ultimo agg. 10 apr 17:40
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Con sentenza n. 328-2025 il Tar dell’Emilia Romagna ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile, proposto da alcuni chioschisti nei confronti di diversi provvedimenti emanati dal Comune di Rimini. Il Tar ha dichiarato l’inammissibilità in rito del ricorso, ravvisando vizi formali che impediscono ai giudici di esaminare la richiesta perché non rispetta i requisiti previsti dalla legge. In sintesi, “come rilevato dalla difesa del Comune la trasposizione in questa sede del ricorso straordinario è stato effettuato dai ricorrenti in assenza di opposizione da parte dei soggetti nei confronti dei quali il ricorso straordinario medesimo era stato proposto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, non costituisce affatto atto di opposizione la PEC inviata in data 19 febbraio 2025 dall’Avvocatura civica dell’Ente per rappresentare l’intenzione dell’Amministrazione di svolgere opposizione al ricorso straordinario”
Il Tar ha inoltre condannato le società a rifondere al Comune di Rimini le spese legali per 5mila euro.

I gestori di esercizi e ristobar chiedevano l’annullamento di atti emanati dall’Amministrazione Comunale in merito alle opere realizzate in spiaggia ritenute non conformi, atti relativi a “diniego di sanatorie paesaggistiche, ordinanze ingiunzione di demolizione, revoche licenze commerciali, ordinanze rimessione in pristino, dinieghi di accertamenti di compatibilità paesaggistica”.

Il riminese Roberto Biagini, presidente dell’APS Mare Libero sottolinea che il Tar “ha dichiarato la non conformità all’ ordinamento eurounionale anche della proroga della efficacia delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo al 30.09.2027 prevista dalla Legge n. 166 del 14 Novembre 2024 di conversione del D.L. 131 del 16 Settembre 2024 in quanto questa “sopravvenienza normativa non rappresenta altro che una ulteriore proroga delle durata delle concessioni demaniali marittime illegittima in quanto contrastante con l’ art. 12 della Direttiva 2006/123/CE”.

Ne consegue, prosegue Biagini, “che l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali non conformi al diritto comunitario (nella specie, tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell’Unione, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative) incombe non solo sui giudici, ma anche sulle autorità amministrative ivi comprese quelle comunali e quelle statali”.

Biagini condanna poi le autorità amministrative che “invece di adempiere ai loro compiti ordinari, disapplicando le norme illegittime e contestando gli abusi a chi non è più in possesso di titoli legittimi in quanto scaduti, intervengono soltanto quando una pronuncia emessa in Nome del Popolo Italiano imponga loro di intervenire con l’aggravante che, come in questo caso, sia stata una libera associazione come MARE LIBERO APS a denunciare al Comune di Rimini gli abusi commessi dai alcuni “chioschisti”.

Mare Libero chiede al Comune di Rimini “di emanare i provvedimenti consequenziali alla pronuncia del Tar Emilia – Romagna di cui all’ oggetto (decadenze ex art. 47 C.N., revoche licenze commerciali, ordinanze di demolizioni)” nei confronti dei chioschisti in questione.

Chiede all’Agenza del Demanio e alla Guardia Costiera “alla luce della chiarissima sentenza del Consiglio di Stato N. 2982 dell’8 aprile 2025 di attivare le procedure di cui all’art. 49 del Codice della Navigazione nell’eventualità riscontrino la presenza dei “opere di non facile rimozione” sull’ arenile e nelle aree demaniali marittime in generale, nei casi di subingresso da una concessione demaniale all’altra all’epoca in cui essere erano ancora vigenti e non scadute come lo sono ora. È sufficiente chiedere all’ Ufficio Demanio del Comune di Rimini tutti gli atti di sub-ingresso ex art. 46 C.N”.

Mare Libero chiede infine agli organi istituzionali di controllo “di attivare le verifiche di loro spettanza in ordine alla liceità dell’operato degli organi amministrativi ed esecutivi alla luce degli obblighi di disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con la normazione di derivazione eurounitaria”.