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'grave inadempimento'

Metromare in fiera, una tegola sul progetto: risolto il contratto con l'aggiudicataria

In foto: il tracciato previsto
il tracciato previsto
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
mar 5 nov 2024 13:20 ~ ultimo agg. 13:42
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Proprio nel giorno dell’inaugurazione di Ecomondo, una delle manifestazioni fieristiche più critiche dal punto di vista dell’impatto sul traffico, arriva la notizia della risoluzione del contratto tra PMR e l’aggiudicataria della realizzazione del tratto del Metromare dalla stazione di Rimini alla Fiera. Risoluzione dovuta a inadempienze contrattuali gravi (come ad esempio un aggravio del 50% rispetto all’importo offerto in gara dall’appaltatore) e che ora apre il dubbio sulla possibilità di mantenere il finanziamento (circa 60 milioni di euro) alla luce dai limiti temporali dettate dal PNRR. Ora si procederà all’assegnazione dei lavori alle ditte che seguivano l’aggiudicataria in graduatoria: c’è stato un incontro informale con la ditta seconda classificata che ora riceverà la comunicazione ufficiale e avrà 15-20 giorni di tempo per accettare. C’è già stata anche un’interlocuzione col Ministero per spiegare le ragioni della risoluzione del contratto. La conclusione dell’infrastruttura, secondo il PNRR, dovrebbe avvenire entro il 30 giugno 2026. “E’ chiaro che ci sarà qualche ritardo” spiega al telefono l’amministratore di Pmr Stefano Giannini che resta comunque positivo sulla realizzazione dell’opera che aveva già ottenuto il finanziamento governativo nel 2019 prima di essere inserita tra quelle Pnrr. “Questo è un aspetto importante” sottolinea.

Proprio l’Amministratore Unico di PMR, Stefano Giannini, ha proceduto alla risoluzione del contratto di appalto integrato, quindi concernente anche la progettazione esecutiva oltre all’esecuzione delle opere, stipulato in data 12.02.2024, con la Mandataria di un R.T.I., Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A., per grave inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art 1453 del Codice Civile. L’ Amministratore Unico si è conformato, condividendola integralmente, alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ingegnere Roberto D’Andrea, e al parere obbligatorio emesso dal Collegio Consultivo Tecnico.

Essenzialmente le contestazioni, non sanabili, mosse nei confronti dell’appaltatore per violazioni delle norme sugli appalti pubblici e delle clausole contrattuali, sono riassunte da Giannini in questi punti:

– il ritardo nella trasmissione, peraltro incompleta ed irricevibile, degli elaborati del progetto esecutivo, ben oltre i termini contrattuali;

– la sostituzione senza autorizzazione della compagine dei progettisti e le modalità di sottoscrizione degli elaborati in violazione del Capitolato d’appalto;

– i contenuti tecnici del progetto esecutivo, molto difformi dal Progetto di Fattibilità Tecnica Economica posto in gara, visto ed accettato dall’appaltatore in quella sede;

– il contenuto economico del progetto esecutivo che contiene un computo estimativo di circa il 50% superiore all’importo offerto in gara dall’appaltatore, non gestibile in alcun modo dalla Committenza nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici.

La risoluzione del contratto comporterà il risarcimento dei danni che PMR si è riservata di quantificare. Il contratto è garantito da una fidejussione a prima richiesta, nei termini di legge.

A questo punto, come prevede la legge, si procederà immediatamente ad interpellare le due ditta che hanno partecipato alla gara, secondo l’ordine di graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei lavori, “che – spiega Giannini – si continuano a ritenere necessari per rafforzare il trasporto pubblico a zero emissioni, come gli appuntamenti fieristici di questi giorni dimostrano. Nonostante i ritardi conseguenti a questa inadempimento dell’aggiudicatario dei lavori, PMR è convinta di riuscire a mantenere il finanziamento statale in ragione della circostanza che la risoluzione (ed il conseguente ritardo) era dovuta per rispettare le norme imperative e la par condicio fra i partecipanti alla gara”.