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La posizione riminese

Concessioni, comuni 'bloccati' fino a marzo 2025. Rimini prosegue lavoro su gare

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di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 5 minuti
gio 5 set 2024 13:35 ~ ultimo agg. 6 set 12:25
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Dopo il varo del nuovo provvedimento del Governo sulle concessioni demaniali (vedi notizia), il comune di Rimini fa il punto della situazione alla luce delle novità presentate. Il documento, spiega l’amministrazione, supera le linee di indirizzo sui bandi proposti dalle Regioni e detta nuovi tempi e nuovi obblighi per gli enti locali che “non potranno elaborare alcun provvedimento almeno fino al 31 marzo 2025, quando il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze definirà i criteri di individuazione dei nuovi canoni, il loro valore, oltre che i criteri per gli indennizzi previsti ai concessionari uscenti“. Il comune di Rimini parla di “un provvedimento che va letto bene in tutte le sue parti tecniche” evidenziando come “il tema della proroga è scivoloso e delicato“. Sulla “bandizione delle gare – prosegue l’amministrazione –, apparentemente libere a tutti ma in realtà costrette a muoversi su nuovi e più rigidi paletti, mette in capo ai Comuni un lavoro tecnico considerevole. Si pensi solo a tutto il problema degli asseveramenti degli indennizzi, legati a un decreto ministeriale da farsi a fine marzo 2025: senza di questo non si può materialmente avviare la procedura di gara“.
Rimini comunque proseguirà nel suo lavoro tecnico sui criteri di gara, vedendo peraltro confermati da questo provvedimento governativo alcuni elementi già assorbiti: progetti di miglioramento in termini di accessibilità alle persone disabili, di politiche sociali e ambientali, nonché di servizi che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio, assunzione di lavoratori con meno di 36 anni e che dimostreranno esperienza tecnica e professionale nel settore, nonché coloro che avranno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei cinque anni antecedenti al bando. Sarà però necessario attendere le nuove scadenze (31 marzo 2025) e le eventuali decisioni del Presidente della Repubblica (e i pronunciamenti dei Tribunali) sul punto più delicato e cioè la proroga. “E se il Consiglio di Stato bocciasse ancora la proroga? Cosa accadrebbe allora? Tutte questioni che dovranno essere poste e chiarite” conclude l’amministrazione riminese.
La sintesi del provvedimento a cura del comune di Rimini
Quando scadono le attuali concessioni?
La principale novità della riforma riguarda l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al 30 settembre 2027. Il testo prevede anche la “possibilità straordinaria” di differire il termine al 31 marzo 2028 in caso di «pendenza di un contenzioso o difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa».
Su questo punto il Governo ha annunciato l’intesa con l’Unione europea, ma resta il tema delle recenti espressioni della giustizia italiana ed europea. Come noto, il Consiglio di Stato in una sentenza del maggio scorso ha confermato l’illegittimità delle proroghe e di qualsiasi forma di rinnovo automatico sulle concessioni, ribadendo la scadenza fissata del 31 dicembre 2023. Già quest’anno l’Autorità garante della concorrenza ha diffidato e denunciato al Tar tutti gli enti locali che hanno usufruito della “proroga tecnica” al 31 dicembre 2024, prevista dalla legge Draghi, e potrà fare lo stesso con chi disporrà ulteriori estensioni, avviando altri contenziosi che sia i Comuni che i balneari vogliono evitare, poiché tutti sono stati finora fallimentari. Anche se concordata con l’Ue, la proroga al 2027 appare dunque non scontata e dovrà passare al vaglio del Quirinale, che si era già opposto alla precedente proroga di un anno voluta dal governo Meloni nel decreto milleproroghe di febbraio 2023. Domanda: esiste dunque il rischio dunque è che tale proroga al 2027 possa essere diniegata dal Presidente Mattarella e dai tribunali? In questo caso, il caos sarebbe totale, lasciando il cerino esclusivamente in mano alle amministrazioni locali, prese tra l’incudine di un provvedimento giudicato non valido e le sentenze dei Tribunali e i pareri dell’AGCM.
Quando e come si svolgeranno le gare?
La nuova riforma prevede che gli enti locali dovranno concludere le gare entro il 30 giugno 2027, con possibilità per gli enti locali di anticipare fornendo le opportune motivazioni. I bandi dovranno indicare la durata della concessione, che potrà essere di minimo 5 e massimo 20 anni, “ pari al tempo necessario a garantire l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell’aggiudicatario”.
Il testo individua già alcuni criteri che gli enti locali dovranno applicare per l’aggiudicazione: oltre all’importo offerto, dovranno essere privilegiati i progetti che presentino miglioramento nella qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, con particolare riferimento all’accessibilità alle persone con disabilità, progetti che puntino alla destagionalizzazione e alla diversificazione dell’offerta, che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio.
Dovrà essere inoltre tenuto in considerazione se l’offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per e il numero di lavoratori del concessionario uscente che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione. Clausole sociali che collimano con le linee di indirizzo elaborate dalla Regione Emilia Romagna.
Ma sul punto della tempistica delle evidenze pubbliche che, secondo il Governo possono essere comunque anticipate dai sindaci, il provvedimento introduce due questioni nuove essenziali alla bandizione stessa delle gare. ‘Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un’equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all’avvenuto pagamento dell’indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento.’. Significa che prima di mettere a bando le spiagge è obbligatoria la perizia asseverata sull’entità dell’indennizzo, il cui valore- spiega il provvedimento-si fonda su criteri fissati dal Ministero con specifico decreto da emanare entro il 31 marzo 2025. Dunque bisogna attendere entro la prossima primavera questo decreto operativo sugli indennizzi su cui imbastire poi la parte periziale che è elemento non aggirabile per mettere a bando la concessione. La perizia di asseverazione è pagata dal concessionario uscente. 
Il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo?
Il ddl  prevede un indennizzo ai concessionari uscenti a carico dei subentranti sulla base degli investimenti non ammortizzati degli ultimi cinque anni. Nel testo si afferma che «in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, (…)  nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni”.
Non è quindi preso in considerazione per il calcolo dell’indenizzo il riconoscimento ai titolari delle concessioni del valore di impresa, che invece era previsto nel provvedimento Draghi, limitandosi dunque ai soli investimenti non ammortizzati degli ultimi cinque anni. Questa è una novità. 
E il canone?
Al primo punto dei criteri stabiliti dal Governo per i bandi c’è l’offerta al rialzo del canone. Quindi: ’11. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì, all’aggiornamento dell’entità degli importi unitari previsti dall’articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall’articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 110 per cento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12.’
Va anche evidenziato come non è previsto che nemmeno una minima parte del canone richiesto venga riversato ai Comuni.