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due sentenze gemelle

No al contingentamento delle spiagge libere. Il Tar della Campania a favore di Mare Libero

In foto: Roberto Biagini
Roberto Biagini
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
gio 1 ago 2024 11:38
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La pubblica amministrazione non può privare i cittadini – di qualunque fascia di età e condizione sociale – di godere del bene pubblico spiaggia (interesse costituzionalmente rilevante)
contingentandone l’accesso giustificandosi con paventati timori per l’ordine pubblico per la cui tutela esistono tuttavia strumenti diversi (e.g. presidi delle forze dell’ordine)”.
E’ quanto si legge in due ordinanze gemelle depositate il 30 Luglio dal Tar Campania -Napoli-, che si è pronunciato in sede cautelare esaminando due ricorsi depositati dall’ Avv. Bruno De Maria per conto di Mare Libero APS, e di attivisti e attiviste di Mare Libero Napoli.

L’oggetto del contendere – spiega il presidente di Mare Libero, l’avvocato riminese Roberto Biagini -, verteva sul contingentamento degli accessi e sulle relative modalità tecniche
esecutive (ausilio del personale delle concessionarie degli stabilimenti limitrofi; limiti agli accessi per numero e per orari; obbligo di accompagnamento minori; sistema di prenotazione online) deliberato dall’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale di concerto con il Comune di Napoli per generici motivi attinenti alla “necessità di garantire condizioni di fruizione in sicurezza dell’arenile pubblico, ad accesso libero e gratuito, a causa del sovraffollamento”.
Le due ordinanze “gemelle” condensano alcuni principi di diritto in tema di demanio marittimo che da ora in avanti risulteranno imprescindibili per tutte le future pronunce. Tra queste il fatto che il demanio marittimo è riconducibile alla categoria dei beni pubblici il cui libero godimento afferisce alla tutela della personalità umana e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato sociale, la copertura legislativa nazionale del diritto di tutti i cittadini di essere garantiti, “sia nei confronti degli enti concedenti che dei soggetti concessionari,” al libero e gratuito accesso e alla fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione. Un diritto che “vige finanche nelle aree oggetto di concessione demaniale”.
Inoltre, le Amministrazioni non possono giustificare la scelta di adottare un provvedimento che riduce sostanzialmente, per i privati, il godimento di un bene connesso a un interesse di rilevanza
costituzionale. Esse devono invece “farsi carico, con gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione, di individuare le modalità con cui la fruizione del mare possa essere accessibile a tutti, garantendo contemporaneamente la tutela del paesaggio e dell’ambiente”. Infine i provvedimenti che limitano l’accesso alle spiagge libere “penalizzano proprio le fasce più deboli
della popolazione: le famiglie numerose, le persone che non hanno accesso alle tecnologie; gli anziani e i bambini, che non possono stare in spiaggia nelle ore più calde; i minori di età, precludendo loro l’accesso alla spiaggia libera pure se già in età per circolare o persino viaggiare da soli“.